La Commissione è competente a svolgere le funzioni nell'ambito del procedimento di certificazione esclusivamente per i contratti di lavoro sottoscritti nell'ambito territoriale di riferimento del Consiglio Provinciale presso cui insiste la sede legale o la sede di lavoro effettiva del lavoratore.
La medesima competenza territoriale deve riferirsi anche ai tentativi di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo 276/2003 nonché alle certificazioni delle rinunzie e transazioni ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 276/2003.
Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare almeno 24 ore di formazione nel primo anno ed almeno 16 ore di formazione per ciascun anno successivo (1 gennaio/31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio della propria Fondazione Studi, sulla base delle seguenti modalità:
a) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dalla Fondazione Studi;
b) Partecipazione ad eventi formativi specifici organizzati dai Consigli Provinciali e con relativi costi a loro carico, anche in collaborazione tra loro, e preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale che provvede, altresì, alla designazione dei relatori e/o del corpo docente;
c) Fruizione di corsi in video formazione messi a disposizione della Fondazione Studi, esclusivamente presso la sede dei Consigli Provinciali.