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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Legge 124/2017 (commi da 125 a 129)

La legge 124/2017, commi 125, 126, 127, 128 e 129 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno le imprese devono pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell'Associazione di categoria di appartenenza, l'elenco completo degli aiuti e contributi pubblici, pari o superiori a 10.000,00 euro, di cui si è usufruito nel corso dell'esercizio della propria attività dell'anno precedente.

Si segnala che il decreto legge 52/2021 denominato "Riaperture" e modificato in via definitiva dal Senato con conversione in legge 17 giugno 2021 n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21/06/2021, all'articolo 11 sexiesdecies, dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni di cui al comma 125 della legge 224 barra 2017 è prorogato al 1 gennaio 2022.

 

  1. Soggetti obbligati
  • - ditte individuali e società iscritte al Registro delle Imprese, fatta eccezione per le società di capitali (Spa, srl, Sapa) che non sono soggette all'obbligo.

 

2.      Soggetti erogatori degli aiuti e dei contributi pubblici

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni - Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
  • Enti pubblici economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico.

 

3.      Forme di aiuto pubblico (di importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro).

  • Sussidi
  • Sovvenzioni
  • Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
  • Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato) Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.

 

 

4.      Notizie obbligatorie da pubblicare

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell'erogazione ricevuta.

 

La mancata pubblicazione entro i termini è punita con una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) oltre alla sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

La mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla data della contestazione, è punita con una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.

E' bene precisare, infine, che le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.



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