Il testo originario prevedeva esclusivamente la certificazione del lavoro intermittente, del lavoro ripartito, del rapporto di lavoro a tempo parziale, del lavoro a progetto, dell'associazione in partecipazione, dei rapporti disciplinati dal regolamento delle società cooperative (art. 83) e l'appalto genuino (art. 84).
Significativa, da parte dell'art. 31, co. 17, legge n. 183/2010, l'introduzione della possibilità di certificare non soltanto il contratto di lavoro stipulato ex novo, ma anche assegnare efficacia retroattiva al provvedimento di certificazione emesso dalla commissione in relazione a contratti in corso di esecuzione. E ciò sin dalla data di stipula del contratto.
Oggi, con le modifiche introdotte, la Commissione è competente a svolgere funzioni di:
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.
- ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.