Header image (,11)

Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
Email

Il decreto attuativo del 9 luglio 2008

Ieri, 9 luglio 2008, il ministro del Welfare ha firmato il decreto attuativo con il quale vengono aboliti da subito il libro matricola e il registro di impresa. Per istituire il libro unico del lavoro le aziende avranno tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008.

Pertanto fino alla fine dell'anno i datori di lavoro continueranno a tenere il libro paga, il libro presenze, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio.

L'art. 3 del decreto attuativo dispone che i Consulenti del Lavoro, i professionisti e gli altri soggetti che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti, devono:

  • ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro;
  • inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale di ognuno di essi;
  • dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro trenta giorni, dall'evento, dell'avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro in precedenza comunicati.

L'art. 4 del decreto dispone che a richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori ed operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto (meccanografica a ciclo continuo, stampa laser, supporti magnetici), devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

E' facoltà del personale ispettivo richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro, ecc..

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

L'art. 7 (regime transitorio e disposizioni finali), dispone che fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, del libro presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.



Sondaggio

Che ne pensa delle norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto dignità?





Mostra risultati