Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell'Ago e delle forme sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
Sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente od autonomo anche le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti ex lege n. 243/2004 e fermo restando il regime della decorrenza dei trattamenti.
Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un'anzianità pari o superiore a 40 anni, che quelle di vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, mentre restano fuori le c.d. pensioni di reversibilità.
In pratica sarà possibile cumulare la pensione con i redditi di lavoro.
Il divieto di cumulo resta per gli assegni di invalidità e per vedove e vedovi, titolari di pensione di reversibilità.
- I vantaggi per i pensionati con attività autonoma:
- recuperano a seconda dei casi il 30% del reddito di lavoro o il 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo;
- non saranno più tenuti a presentare all'Inps la dichiarazione annuale sui redditi conseguiti.
- I vantaggi per i pensionati con attività dipendente:
- hanno diritto all'intera pensione che oggi viene sospesa fino alla cessazione del rapporto di lavoro.