Le principiali modifiche apportate dal decreto alla normativa sull'orario di lavoro, riguardano:
Lavoratore notturno
in assenza di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che per almeno 3 ore al giorno e per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno svolga lavoro notturno.
Lavoratore mobile
qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.
Riposo giornaliero
(è modificato l'art. 7 del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003)
In relazione all'obbligo di fruire di undici ore di riposo giornaliero continuativo il decreto ha aggiunto, tra le attività che non interrompono il riposo giornaliero i regimi di reperibilità.
Riposo settimanale
(è modificato l'art. 9 del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003)
In relazione all'obbligo del riposo settimanale consecutivo di 24 ore da cumulare con il riposo giornaliero di 11 ore, il decreto dispone che tale riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Pertanto la violazione della norma sul riposo settimanale coincidente con la domenica non è più sanzionata.