Viene sostituito il comma 6 dell'articolo 9 della legge 68/99.
"I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1."
Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Inoltre, le imprese pubbliche o private che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali con pubbliche amministrazioni, non dovranno più presentare la certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.