Il decreto legge ha modificato l'art. 5 della legge 12/79 con l'introduzione del comma 1, il quale prevede che i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'art. 1 c. 1.
I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà, devono dare comunicazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio.
La comunicazione deve contenere le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo dove sono reperibili i documenti.
- Nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di questa facoltà non ha più l'obbligo di tenere copia del libro in azienda.
La mancata esibizione (senza giustificato motivo) entro il termine di 15 giorni è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa a carico del consulente da euro 100 a euro 1000.
Nel caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva all'Ordine professionale di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari.