La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota circolare prot. 25/SEGR/0001625 del 30 gennaio 2008, ha fornito i primi chiarimenti sulla disposizione, di cui all'art. 8 del D.L.vo 234/2007, che introduce l'obbligo di istituzione di un apposito registro ove annotare l'orario di lavoro effettuato dai lavoratori mobili da parte delle imprese di autotrasporto.
In particolare:
- potrà essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore ed il numero di ore complessive di attività;
- costituisce un obbligo ulteriore rispetto alla tenuta dei regolamentari libri obbligatori (es. libro paga);
- al fine di evitare inutili duplicazioni, l'annotazione deve avere ad oggetto soltanto i dati inerenti all'orario di lavoro del personale mobile, con esclusione degli altri dati già contenuti nei libri citati;
- per ogni dipendente devono essere indicati:
- cognome;
- nome;
- numero di matricola;
- numero di ore lavorate in ciascun giorno (tenendo distinte le ore straordinarie).
- divieto di rimozione e obbligo di esibizione al personale di vigilanza;
- nel caso di impossibilità alla registrazione dell'orario giornaliero (per mancato rientro giornaliero del lavoratore), annotazione entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni;
- assenza di spazi in bianco, scrittura con inchiostro indelebile, mancanza di abrasioni e cancellazioni visibili.
La sanzione amministrativa prevista va da 250 a 1.500 euro per le diverse condotte connesse alla omessa istituzione e alla non corretta tenuta del registro.