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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Apprendistato

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante non prevede più la durata minima di 2 anni, ma solo la durata massima che resta fissata in 6 anni.
Con questo viene rimosso l'ostacolo alla stipula dei contratti di apprendistato professionalizzanti nelle attività stagionali.
Spetta ai ccnl adeguare la nuova disciplina al fine di consentire l'instaurazione di questi rapporti anche di breve durata.

Se la formazione viene erogata completamente a livello aziendale, la regolamentazione dei profili formativi non è più rimessa alle Regioni ed alle Province autonome, ma alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) o agli Enti bilaterali.

 

Apprendistato di alta formazione

All'apprendistato per i percorsi di alta formazione possono accedere i soggetti, di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni, oltre che per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, anche per i dottorati di ricerca.
In assenza di regolamenti regionali atti a disciplinare i contenuti dell'apprendistato per i percorsi di alta formazione, suppliscono le convenzioni tra Università e datori di lavoro.

 

Abrogazioni alla disciplina sull'apprendistato

Vengono abrogate:

  1. la comunicazione del datore di lavoro, ai servizi regionali o provinciali per l'impiego, dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'apprendista stesso (articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999);
  2. l'obbligo di comunicare, ai familiari, almeno ogni sei mesi, l'andamento in azienda dell'apprendista (art. 21 del DPR n. 1668/1956);
  3. l'obbligo del datore di lavoro di comunicare entro dieci giorni, ai servizi per l'impiego, la qualificazione raggiunta dall'apprendista (art. 24, commi 3 e 4 del DPR n. 1668/1956);
  4. l'obbligo della visita sanitaria per l'apprendista (l'art. 4 della legge n. 25/1955).
Per i lavoratori minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999.



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  • E’ uno strumento utile per la lotta alla precarietà — 7 voti (25%)
  • Non ho le idee chiare — 4 voti (14%)
  • Si rischia di aumentare il contenzioso e il ricorso a forme di lavoro sommerso — 2 voti (7%)