Sono state ampliate le fasce di possibile impiego (anche per le manifestazioni sportive e per i giovani under 25 durante il periodo delle vacanze scolastiche e per tutte le attività stagionali agricole e non soltanto quelle della vendemmia).
E' stato abrogato l'art. 71 che prevedeva l'iscrizione in elenchi presso i centri per l'impiego di alcuni soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio.
Quindi, teoricamente, tutti i soggetti presenti sul mercato del lavoro possono accedere a tale tipologia contrattuale.
Viene riscritto anche il comma 5 dell'art. 70.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro.
Pertanto, adesso, ferma restando la durata di 30 giorni nell'anno solare ed il compenso non superiore per tale periodo a 5.000,00 euro, tranne che per le imprese familiari ove è di 10.000,00 euro, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
- delle imprese familiari che operano nei settori del commercio, del turismo e dei servizi;
- dei lavori domestici;
- dei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- dei lavori delle manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- durante i periodi di vacanza da parte di giovani fino a 25 anni, iscritti all'università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- dei lavori che riguardano le attività agricole a carattere stagionale;
- dei lavori di consegna porta a porta e nella vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.