Viene cancellata la disposizione contenuta nella legge 247/2007 con la quale si aumentava la percentuale dei contributi dovuti per i contratti a tempo parziale inferiore a 12 ore.
Restano confermate:
- La disciplina sulle clausole elastiche e flessibili fissate dai contratti collettivi;
- La disposizione che ha elevato da due a cinque giorni il preavviso dovuto dal datore di lavoro, per chiedere le variazioni di orario disciplinate dalle clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei contratti di tipo verticale o misto) e flessibili (variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa. Ad esempio richiesta di prestazione in un giorno diverso della settimana rispetto a quello indicato nel contratto).