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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
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Ipotesi escluse dal campo di applicazione del DI 21/01/2008

  • i rapporti di lavoro marittimo, perchè regolati da Legge speciale del Codice di Navigazione;
  • le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall'incontro della volontà dei due contraenti che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che sanciscono la libera manifestazione del consenso;
  • le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
  • le cosiddette "dimissioni incentivate" del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
  • le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 cc.;
  • i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
  • le cessioni del contratto in quanto, in queste ipotesi, la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;
  • gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo né subordinato;
  • le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003;
  • le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c. c.;
  • i rapporti di lavoro marittimi, poiché i contratti di arruolamento della gente di mare sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal codice civile;
  • le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate econtinuative;
  • i rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati ( ai sensi dell' art. 3 D.L.gs. 165/2001) e cioè:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle forze di polizia;
- il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
- dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.L.gs C.P.S. 691/1947 (dipendenti della Banca d'Italia), e dalle leggi281/1985 (dipendenti della CONSOB) e 287/1990 (dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato);
- dipendenti dell' ISVAP.

A tali soggetti vanno aggiunti, per espressa previsione normativa:

- i dipendenti delle Autorità garante della concorrenza e del mercato (L. 287/1990) i dipendenti delle Autorità  per i servizi di pubblica utilità (L. 481/95) e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 249/97).



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