Con la circolare di ieri 4 marzo 2008 (Prot. 16/Segr/0001692/04.01.03), il ministero del Lavoro, oltre a confermare che da oggi, 5 marzo 2008, il lavoratore che vuole dimettersi è obbligato a rivolgersi ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica del nuovo modello, fornisce alcuni chiarimenti.
In particolare, la circolare spiega che non rientrano nella nuova disciplina le ipotesi in cui i lavoratori, autonomi e subordinati, interrompono il rapporto di lavoro con modalità non conformi e non sono più rintracciabili (per esempio, nel caso di abbandono di posto di lavoro).
Il lavoratore che intende dimettersi si rivolge al servizio che provvede alla compilazione del modulo per suo conto, alla trasmissione al ministero e alla stampa.
Una volta stampato verrà apposta sul modulo una data di emissione e da tale data dovrà essere verificato il periodo di validità dei 15 giorni previsto dalla legge 188.
Pertanto, entro la data di validità del modello, il lavoratore dovrà consegnare la ricevuta al datore di lavoro.
Il lavoratore può compilare autonomamente il modulo in formato elettronico ma non avrà alcun valore se non verrà "asseverato" dai funzionari presso i centri abilitati (Comuni, direzioni regionali e provinciali del lavoro e, quando sarà firmata la convenzione, patronati e sindacati).