Le Dimissioni Volontarie si applicano a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile .
Nessuna eccezione è contemplata, né riguardo alla natura giuridica, né in riferimento al settore economico di appartenenza del datore di lavoro.
Parimenti, la norma si applica a tutti i lavoratori che prestano la loro attività con vincolo di subordinazione, nonché i prestatori d'opera che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si impegnano a compiere un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (c.d. mini co.co.co).
Parimenti, la norma si applica a tutti i lavoratori che prestano la loro attività con vincolo di subordinazione, nonché i prestatori d'opera che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si impegnano a compiere un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (c.d. mini co.co.co).
In particolare, la norma si applica :
- Al lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 del c.c., ivi compreso il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e negli enti pubblici nonché il rapporto di lavoro domestico;
- Alla collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
- All'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss del c.c. solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;
- Al lavoro tra soci e cooperative.
- Ai titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. "mini co.co.co.").