Per effetto delle modifiche apportate agli art.19 del DPR n.602/73 e 26 del D.Lgs. n.46/99, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali è attribuito direttamente agli agenti della riscossione di Equitalia.