L'ente pubblico che deve pagare somme superiori a 10.000 euro ha l'obbligo di:
- verificare con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa (la società pubblica che cura la riscossione) la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario;
- attendere cinque giorni dall'invio dell'interrogazione.
Se entro tale termine non giunge nessuna risposta, il pagamento può avvenire.
Altrimenti, se Equitalia comunica la morosità, si procede come segue:
- il pagamento deve essere sospeso per trenta giorni, sino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo. L'eventuale eccedenza deve quindi essere corrisposta al beneficiario;
- entro trenta giorni, l'agente della riscossione procede a notificare l'atto di pignoramento presso terzi. È previsto che, se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell'ente creditore che riducono la somma a ruolo, l'agente della riscossione ne dà tempestiva segnalazione all'ente pubblico, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare;
- se entro trenta giorni l'agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l'importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato.