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Rag. Giovanni Zarcone

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Circolare 25 marzo 2008

Le Direzioni Generali della Tutela condizioni di lavoro, Attività Ispettiva, Innovazione tecnologica e comunicazione del Ministero del Lavoro pubblicano, con la circolare del 25 marzo 2008, diffondono ulteriori precisazioni sul campo di applicazione e modalità d'uso del sistema delle dimissioni online.

In particolare il ministero del Lavoro elimina il vincolo di esclusività delle dimissioni assistite e consente al lavoratore di scegliere se rivolgersi, come prevede la legge, a centri per l'impiego, uffici comunali, direzioni provinciali del lavoro, direzione regionale di Aosta, ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della Regione Sicilia, oppure compilare direttamente il modello, ovviamente sempre per via telematica, previo accreditamento sul sito del ministero (www.lavoro.gov.it/mdv), ottenendo codice identificativo e password che gli consentono la compilazione "online" del modello.

In altri termini è stabilito che la volontà di dimettersi può essere manifestata dal lavoratore direttamente, accreditandosi presso il sito Internet del Ministero del lavoro, senza necessità di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica del modello.

Al termine della procedura il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione ed un codice di validazione temporale, che fissa la data certa di compilazione da cui decorrono i 15 giorni di validità per la consegna al datore di lavoro.

 

La circolare ribadisce che devono essere rese in questo modo, a pena di nullità, le dimissioni riconducibili all'articolo 2118 del Codice civile, ossia i casi di recesso unilaterale del lavoratore dal rapporto di lavoro con rispetto del preavviso, in quanto dovuto.

La procedura non si applica, pertanto, ai casi di recesso dove non opera l'obbligo del preavviso quali le dimissioni nel corso del periodo di prova, per giusta causa, incentivate dal datore di lavoro che offre, la cessazione del rapporto per quiescenza o pensionamento di vecchiaia.

Ancora, la procedura non opera in caso di risoluzione consensuale, dove di norma hanno spazio reciproche concessioni.

 

circolare 25 marzo 2008



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