Tutte le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico che pagano somme a qualsiasi titolo per un ammontare superiore a 10mila euro, devono - ai sensi dell'articolo 48 bis del Dpr 602/73 - preliminarmente verificare se il beneficiario ha debiti verso l'agente della riscossione almeno pari a quella cifra.
Se sussistono debiti, l'ente deve astenersi dall'effettuare il pagamento e allertare il competente agente della riscossione, affinché questi proceda al pignoramento del credito presso terzi (ai sensi dell'articolo 72 bis dello stesso Dpr 602/73). Per la concreta operatività della norma si attendeva - si veda, da ultimo, «Il Sole 24 Ore» del 4 ottobre 2007 - un apposito provvedimento, che è quello pubblicato ieri.