- La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 (durata massima settimanale della prestazione di lavoro), è punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
- La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 (riposi intermedi), è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
- La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 (periodi di riposo), è punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.
- La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1 (lavoro notturno), è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.
- La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 (informazione e registri), è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.