L'orario di lavoro dei lavoratori mobili deve essere annotato, a cura del datore di lavoro, su appositi registri vidimati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro e tenuti, presso la sede legale, dall'azienda che deve conservarli per due anni dopo la fine del relativo periodo.
I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili e, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.
Il registro non sostituisce i dischi, i registri di servizio o il normale registro presenze vidimato dall'Inail.