Per espressa previsione normativa il regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
- Veicoli per trasporto merci, compreso i rimorchi o semirimorchi, di peso non superiore a 3,5 tonnellate;
- Veicoli atti a trasportare non più di nove passeggeri compreso il conducente;
- Veicoli per trasporti di viaggiatori in servizio di linea con percorso non superiore a 50km;
- Veicoli con velocità massima non superiore a 30 km/h;
- Veicoli adibiti al servizio di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
- Veicoli utilizzati per emergenze;
- Veicoli speciali adibiti a uso medico;
- Veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- Carri attrezzi;
- Veicoli sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico o prototipi;
- Veicoli per il trasporto, non commerciale, di beni per uso privato;
- Veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla successiva riconsegna dei contenitori.