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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
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Omessa istituzione

L'art. 26 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che "il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore(...)".
Non adempiendo a tale obbligo si incorre nella condotta illecita di "omessa istituzione" sanzionata con la misura prevista dal comma 1178.
In pratica, l'illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori si realizza, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro:

  • sia del tutto sprovvisto di tali documenti (in quanto non li abbia mai istituito e non perché li abbia semplicemente rimossi dal luogo di lavoro);
  • abbia in uso documenti non vidimati dagli Istituti previdenziali ovvero non dichiarati conformi all'originale da parte del consulente del lavoro, da altro professionista abilitato o dallo stesso datore di lavoro.



Sondaggio

Che ne pensa delle norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto dignità?

  • Non è uno strumento utile per la lotta alla precarietà — 15 voti (53%)
  • E’ uno strumento utile per la lotta alla precarietà — 7 voti (25%)
  • Non ho le idee chiare — 4 voti (14%)
  • Si rischia di aumentare il contenzioso e il ricorso a forme di lavoro sommerso — 2 voti (7%)