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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

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Soggetti obbligati alla tenuta

I datori di lavoro che sono soggetti alla normativa sull'assicurazione Inail devono tenere:

  1. un libro di matricola nel quale devono essere iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera per i quali ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi. Il libro matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;
  2. un libro di paga che, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Da quanto sopra si evince quindi che sono obbligati alla tenuta dei libri di matricola e di paga tutti coloro che occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965, comprese le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci i quali svolgano opera manuale o non manuale oppure sovrintendano al lavoro di altri.

Comunque sono, anche obbligati alla tenuta dei libri di matricola e di paga:

  • i committenti che instaurano collaborazioni con lavoratori parasubordinati assoggettati all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • ai sensi dell'art. 134 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, sono, altresì, obbligati alla tenuta dei libri di matricola e di paga anche i datori di lavoro non soggetti alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori assicurabili ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.



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