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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Lavoro sommerso

L'art. 3 del Dl 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in vigore dal 25 aprile 2002, prevedeva l'applicazione della maxi-sanzione per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, nella misura dal 200% al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Con il decreto n. 223/2006 (cd. Visco/Bersani), sono state apportate modifiche al sistema sanzionatorio e, inoltre, è stata spostata la competenza della maxi-sanzione sul lavoro nero dall'Agenzia delle Entrate alle Direzioni provinciali del lavoro.



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