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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
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Tessera di riconoscimento

Così come disposto dall'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123 a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
La tessera di riconoscimento dovrà contenere le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
L'obbligo è esteso anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori, su un apposito registro da tenersi sul luogo di lavoro. Il registro deve essere vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
Per il computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

 

 



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  • Si rischia di aumentare il contenzioso e il ricorso a forme di lavoro sommerso — 2 voti (7%)