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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Sospensione dell'attività

Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Con la circolare prot. 10797 del 22 agosto 2007, la Direzione generale per l'attività ispettiva chiariva che la nuova legge trova applicazione per tutte le attività imprenditoriali che esulano dal campo di applicazione dell'art. 36 bis dellla legge 248/06 "e quindi al di fuori dell'ambito dell'edilizia".

Il ministero del lavoro è intervenuto a rettificare quanto affermato dalla Direzione generale attraverso il sottosegretario al Lavoro il quale ha definito la circolare "un infortunio sul lavoro per fortuna senza tragiche conseguenze".
Secondo il sottosegretario la volontà del legislatore è quella di non escludere alcun settore di attività imprenditoriale, tantomeno l'edilizia.

Restano, pertanto, esclusi dalle nuove disposizioni soltanto i soggetti che non esercitano attività d'impresa.

L'attività imprenditoriale, ai fini della forma in esame, deve intendersi riferita alla singola "unità produttiva", rispetto alla quale sono pertanto verificati sia i presupposti della violazione che gli efeftti sospensivi dell'attività.

Il provvedimento di sospensione può essere adottato dal personale ispettivo del ministero del Lavoro a seguito di:

  1. Occupazione di manodopera in nero in percentuale superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  2. Reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo, giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, e succ. modif.;
  3. Gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.

Il provvedimento può essere adotatto anche dal personale ispettivo delle aziende sanitarie locali in caso di:

  1. Gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro. Sono tali le violazioni punite con le pene più gravi, per i quali si riscontri la reiterazione intesa come recidiva aggravata.

 

Il Ministero al riguardo ha precisato che:

  • per "gravi" devono intendersi le violazioni riscontrate a carico dei soli datori di lavoro e dei dirigenti punite con le pene più gravi (sia di carattere detentivo che pecuniario);
  • la reiterazione va intesa come "recidiva aggravata" e cioè relativa ad una violazione della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che per la regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, al pagamento delle sanzioni amministrative e civili e al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi, è necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive) e alla formazione e informazione sui pericoli legati all'attività svolta nel cantiere, nonché alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

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