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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Lavoro sommerso

 

Le modifiche apportate dall'art. 36-bis del decreto Visco/Bersani, che trova applicazione per le constatazioni di irregolarità effettuate dal 12 agosto 2006, stabiliscono che "ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo".

Inoltre, l’importo delle sanzioni civili connesso all’omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui alla violazione non può essere inferiore a € 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Qualora la violazione sia iniziata anteriormente all’entrata in vigore della legge 28/2006 (12 agosto 2006) e proseguita oltre tale data, rileva, ai fini dell’applicazione del nuovo regime sanzionatorio, la data dell’accertamento da parte del personale ispettivo.

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/2006, chiarisce che qualora il rapporto “in nero” sia iniziato prima del 12 agosto 2006 e proseguito oltre tale data rientra nel campo di applicazione della nuova disciplina introdotta dall’art. 36-bis, c. 7 che prevede, quale organo competente alla irrogazione della sanzione amministrativa, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e non già l’Agenzia delle entrate.

Il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, con lettera circolare protocollata n. 25/I/8906 del 4 luglio 2007, fornisce gli ultimi chiarimenti in materia di applicazione della maxisanzione per il lavoro nero. Con tale lettera il Ministero risponde ai dubbi delle sue sedi ispettive distaccate, e fra le altre cose chiarisce che:

  • la maxisanzione è compatibile con l'applicazione della sanzione penale, consistente nell'arresto da tre mesi a un anno e con ammenda di 5.000,00 euro, prevista nel caso di utilizzo di extracomunitari clandestini;
  • la maxisanzione è applicabile nel caso di utilizzo di lavoratori minorenni;
  • la maxi sanzione è applicabile anche ai datori di lavoro domestici, e verrà applicata anche nel caso in cui il rapporto domestico sia istaurato in modo corretto, ma il datore di lavoro utilizzi il soggetto anche per altra attività imprenditoriale o professionale;
  • per i lavoratori autonomi con rapporti "genuini" (co.co.co. ecc) la maxisanzione si applica nel caso in cui non siano adempiuti gli obblighi formali;
  • la maxisanzione è applicabile nel caso di utilizzo di collaboratori familiari e i soci dell'impresa artigiana che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale e non siano regolarmente registrati;
  • nel caso di prestatore d'opera autonomo la maxisanzione non è applicabile.



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