I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, il TFR alla previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica ovvero dalla scadenza del semestre utile all'esercizio dell'opzione, fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti:
- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 riportando l'importo dell'esonero nel quadro "D" del DM10/2 con il previsto codice "TF01".
I datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso, possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti:
- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 riportando l'importo dell'esonero nel quadro "D" del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "TF02".