La retribuzione annua da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo per ciascun lavoratore non è quella imponibile ai fini previdenziali ma è quella determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile che comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese (criterio di onnicomprensività della retribuzione).