La fonte di finanziamento di primaria importanza è rappresentata dall'intera quota annuale del Tfr.
Ulteriori versamenti possono essere effettuati (laddove esista un accordo collettivo). Nulla vieta al lavoratore di versare una cifra superiore a quella prevista dall'accordo collettivo.
E' rilevante stabilire la data di assunzione dei lavoratori.
Bisogna, infatti, distinguere se l'assunzione è anteriore alla data del 29 aprile 1993 oppure se posteriore al 28 aprile 1993.
Ciò in quanto, ai soli dipendenti assunti prima del 29 aprile 1993, è riconosciuta la possibilità di frazionare la destinazione del Tfr futuro, mentre ai lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 l'alternativa si pone solo fra l'intera liquidazione in azienda o ai fondi pensione.
Lavoratori ante 29 aprile 1993 (vecchi iscritti)
- Se sono già iscritti a un fondo pensione negoziale:
- Possono optare per lasciare il Tfr residuo in azienda o per conferirlo al fondo al quale sono iscritti;
- In caso di silenzio assenso il datore di lavoro conferisce la quota residua al fondo.
- Se non sono iscritti al 1° gennaio 2007 a un fondo, possono:
- Lasciare il Tfr in azienda o conferirlo per intero a un fondo;
- Conferire parzialmente il Tfr al fondo nella misura minima fissata dagli accordi o ccnl (se non previsto, in misura non inferiore al 50%).
Lavoratori post 28 aprile 1993 (nuovi iscritti)
- Se sono già iscritti a un fondo pensione negoziale:
- Devono conferire a quel fondo l'intero Tfr.
- Se non sono iscritti a un fondo:
- Possono decidere di lasciare il Tfr in azienda;
- Se decidono di aderire a un fondo pensione, debbono destinare a quel fondo l'intero Tfr.