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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Dimissioni volontarie

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie.

Sono obbligati a questo nuovo adempimento tutti i lavoratori con:

  • contratto subordinato;
  • collaborazione coordinata e continuativa ed anche a progetto;
  • con contratto a collaborazione di natura occasionale;
  • in partecipazione con apporto di lavoro;
  • i soci di cooperative.

Il provvedimento adotta il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma.

In pratica, il lavoratore che intende dimettersi volontariamente dovrà personalmente o per il tramite di un suo delegato (Servizi per l'Impiego, Comuni, D.P.L., D.R.L., Sindacati/Patronati), registrarsi in una pagina internet del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e compilare on-line il modello, inviarlo informaticamente e stamparne copia per il datore di lavoro.

Le dimissioni presentate con un modello diverso sono nulle.

Il Decreto diviene operativo dal 5 marzo 2008.



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Che ne pensa delle norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto dignità?

  • Non è uno strumento utile per la lotta alla precarietà — 15 voti (53%)
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  • Non ho le idee chiare — 4 voti (14%)
  • Si rischia di aumentare il contenzioso e il ricorso a forme di lavoro sommerso — 2 voti (7%)