Se l'importo delle prestazioni di competenza del Fondo, che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese, eccede l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione immediata dell'incapienza al Fondo e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro titolari di più posizioni contributive, in caso di incapienza, potranno effettuare il conguaglio sulla denuncia DM10/2 riferita alla posizione contributiva nella quale l'ammontare della contribuzione dovuta consenta detto recupero, ovvero su più posizioni, utilizzando i codici Inps.