Il riscatto può avvenire:
- per scelta volontaria, purché siano trascorsi almeno 2 anni dall'iscrizione;
- per decadenza dei requisiti di partecipazione.
Nel caso di un cambiamento lavorativo, l'iscritto ad un fondo negoziale chiuso e collettivo che perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare senza aver raggiunto i requisiti per la quiescenza può scegliere fra il trasferimento della posizione individuale maturata presso il nuovo fondo a cui ha accesso grazie alla nuova attività lavorativa (portabilità) e il riscatto.