Si ha diritto a richiedere un'anticipazione della propria posizione individuale in presenza di due situazioni:
- quando si abbiano alle spalle già 8 anni di iscrizione al fondo. Per calcolare questa anzianità si considera valido qualunque periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- per ragioni di salute in ogni momento, ossia indipendentemente dagli anni di partecipazione alla forma pensionistica.
Nel primo caso (8 anni di iscrizione al fondo) l'acconto potrà essere:
- fino al 75% della posizione maturata per l'acquisto e/o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- fino al 30% della posizione individuale (anche con meno di 8 anni di adesione al fondo), per ragioni diverse dalle spese sanitarie e dalla ristrutturazione della casa, ossia per ulteriori esigenze dell'iscritto;
- in questo caso, in presenza di spese sanitarie consistenti rese necessarie dalle gravissime condizioni personali, del coniuge o dei figli (si tratta dei costi per terapie ed interventi straordinari), l'acconto potrà essere fino al 75% del montante accumulato al momento della richiesta.