Il fondo pensione può anche erogare prestazioni in forma di capitale, secondo precise condizioni imposte dalla legge. Pertanto si potrà chiedere la liquidazione in capitale entro il limite del 50% dell'importo maturato in un'unica soluzione e la restante metà sotto forma di assegno mensile.
Tale limite non si applica nei seguenti casi:
- per gli iscritti alla data del 28/04/1993 ad un fondo istituito prima del 15/11/1992;
- nel caso in cui la prestazione pensionistica risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.