Header image (,9)

Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
Email

La scelta sul Tfr

La riforma poggia sulla novità che i dipendenti potranno decidere che cosa fare del proprio TFR scegliendo tra le seguenti opzioni:

 

La scelta di mantenere il Tfr in azienda

Se il lavoratore sceglie di mantenerlo in azienda in tutto o in parte, il Tfr avrà una destino diverso a seconda delle dimensioni dell'azienda:

1) Se la media dei dipendenti è fino a 49 dipendenti, il Tfr resta in azienda;

2) Se, invece, la media dei dipendenti è di almeno 50 dipendenti l'azienda è tenuta a trasferire il Tfr all'Inps e in particolare dovrà essere destinato al Fondo statale gestito dall'Inps (la cui disciplina è prevista dalla bozza del primo decreto attuativo dell'articolo 1, comma 757 della Finanziaria), che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ..

Per i lavoratori il cui Tfr sarà trasferito al Fondo di Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro che alla cessazione del rapporto di lavoro liquiderà il Tfr al dipendente, in un'unica soluzione, come se fosse rimasto in azienda.

Per effettuare questa scelta il lavoratore deve necessariamente utilizzare la forma esplicita.

Deve cioè manifestare le proprie intenzioni compilando e consegnando uno tra gli appositi modelli allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007.

La scelta di mantenere il Tfr in azienda è revocabile. A tal fine i lavoratori che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa dovranno:

  • gli assunti entro il 31 dicembre 2006 compileranno il modello TFR1 entro il 30 giugno 2007;
  • gli assunti successivamente al 31 dicembre 2006 compileranno il modello TFR2 entro sei mesi dalla data di assunzione.


La scelta di conferire il Tfr alla previdenza complementare

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare la pensione di base corrisposta dagli enti di previdenza al momento della pensionamento.

Per aderire alla previdenza complementare, mediante il conferimento del proprio Tfr, il lavoratore può seguire due vie:

  • la scelta esplicita;
  • la scelta tacita.

La scelta esplicita si manifesta compilando uno tra i seguenti modelli ministeriali:

  • gli assunti entro il 31 dicembre 2006 compileranno il modello TFR1 entro il 30 giugno 2007;
  • gli assunti successivamente al 31 dicembre 2006 compileranno il modello TFR2 entro sei mesi dalla data di assunzione.

Con tale scelta, quindi, il lavoratore opta per la forma pensionistica complementare e decide il fondo complementare al quale aderire.

La scelta tacita si manifesta se entro il termine del 30 giugno 2007 o dei sei mesi dalla data di assunzione (per coloro i quali sono stati assunti dopo il 31 dicembre 2006), il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro.

In questo caso si realizza, appunto, l'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR (silenzio assenso).

Con la scelta tacita il lavoratore non può scegliere il fondo a cui conferire il Tfr. In questo caso, è il datore di lavoro che provvede al trasferimento del Tfr secondo le seguenti regole:

  • trasferimento al fondo pensione previsto dagli accordi collettivi anche a livello aziendale;
  • trasferimento al fondo prescelto dalla maggior parte dei dipendenti;
  • trasferimento al fondo integrativo istituito presso l'Inps (Fondinps), se mancano le possibilità sopra indicate.

 

La scelta di destinare il Tfr a un fondo pensione è irrevocabile.

Destinare il trattamento di fine rapporto a un fondo pensione, significa decidere di rinunciare alla somma che gli spetterebbe in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, a favore di una rendita aggiuntiva a quella che gli liquiderà, con il pensionamento, la previdenza pubblica.

Ciò significa che il lavoratore non può ritornare sulla scelta già operata per la previdenza complementare e decidere di mantenere il Tfr presso il nuovo datore di lavoro (principio di continuità della posizione previdenziale).



Sondaggio

Che ne pensa delle norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto dignità?





Mostra risultati