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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

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Fax +39 091 7306226
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Regolamentazione precedente

CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 - ROMA

 

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER

L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE

(Roma 18 aprile 2002)

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

 

Considerato

-che l'attività dei Consulente del Lavoro riveste un ruolo di grande rilievo etico - sociale nel contesto dei rapporti tra Stato e cittadino;

-che i continui cambiamenti dello scenario normativo impongono un costante impegno nell'aggiornamento e perfezionamento delle proprie competenze professionali al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti;

-che l'Ordine, per sua finalità istituzionale, è garante del pieno rispetto delle norme deontologiche a tutela della fiducia che la collettività ripone nelle qualità etico- professionali dei Consulenti del Lavoro;

-che la formazione professionale continua, oltre ad essere un dovere per tutti gli iscritti sancito dall'art. 11 del Codice deontologico, è anche un diritto del Consulente del Lavoro in quanto la legge istitutiva dell'ordinamento professionale assegna al Consiglio Provinciale dell'Ordine Pubblico di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale (art.14, lett.i L. 12/1979);

-che il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 23, lettera e) della legge 12/1979, «coordina e promuove le attività dei Consigli Provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione»;

-che norme di diritto internazionale annettono importanza alla formazione continua dei liberi professionisti;

-che anche il codice di deontologia approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dei 30 e 31 marzo 2000 riconosce il dovere dell'iscritto alla partecipazione a momenti continui di aggiornamento professionale;

-che il Consiglio Nazionale già nel corso del terzo Congresso Nazionale di Categoria tenutosi in Sorrento nel giorni 28, 29 e 30 aprile 1999 ha proposto all'opinione pubblica e agli iscritti tutti la necessità di una Qualità nella Professione che si estrinsechi nell'esercizio abituale della stessa, nella formazione continua e nel rispetto delle nonne di deontologia quale ulteriore status dell'iscritto rispetto ai requisiti posseduti all'atto dell'iscrizione nell'Ordine;

-che spetta, pertanto, ai Consigli Provinciali la legittimazione a verificare quanto innanzi;

-che l'Assemblea dei Consigli Provinciali riunitasi a Roma il 31 gennaio e 1° febbraio 2002 ha promosso l'adozione di modifiche evolutive del Regolamento approvato il 29 novembre 2000, ritenendo la formazione continua una imprescindibile esigenza per una corretta attività professionale;

DELIBERA

IL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L'ESERCIZIO IN QUALITA' DELLA PROFESSIONE

A) Soggetti interessati

I Consulenti del Lavoro hanno il dovere di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie a garantire le aspettative dei cittadini e delle istituzioni.

Il presente regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione.

I consulenti del Lavoro, che in ottemperanza alle successive disposizioni avranno effettivamente seguito l'intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell'obbligo di formazione continua.

B) Contenuto della formazione professionale continua

La formazione continua deve riguardare le materie oggetto della professione del Consulente del Lavoro sulle quali vertono, attualmente, le prove d'esame per l'accesso alla professione:

1) diritto del lavoro

2) legislazione sociale

3) diritto tributario

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio;

6) altre comunque funzionali all'esercizio della professione;

C) Attività che costituiscono formazione professionale continua.

Costituiscono attività di formazione professionale continua:

1) la partecipazione a corsi di formazione, master e/o seminari, nella misura di un credito per ogni ora di formazione risultante dall'attestato rilasciato dall'Ente formatore, purché si tratti di materie riconducibili al punto B) del presente Regolamento;

2) la partecipazione a convegni di aggiornamento di durata minima di 4 ore, nella misura di quattro crediti per ogni evento, risultante da attestato di partecipazione rilasciato dall'Ente organizzatore.

L'iter formativo può inoltre essere assolto con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale quali ad esempio:

3) la docenza in corsi di formazione, nelle materie di cui al punto B), nella misura di due crediti per ciascuna ora di docenza risultante da apposita attestazione;

4) l'attività di relatore in convegno nella misura di cinque crediti per ogni evento;

5) la redazione e pubblicazione di libri nelle materie di cui al punto B), nella misura di dieci crediti per ciascun libro pubblicato;

6) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle materie di cui al punto B), nella misura da un credito per ciascun articolo pubblicato;

7) la risposta a quesiti per gli organismi della Categoria o per organizzazioni e centri studi esterni purché inerenti alle materie di cui al punto B), nella misura di un credito ogni tre quesiti comprovata da idonea documentazione;

8) il superamento di esami universitari (laurea triennale o specialistica) nelle materie di cui al punto B), presso Università statali o private riconosciute, nella misura da sette crediti per ciascun esame superato risultante da apposita documentazione rilasciata dall'Università;

9) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle materie di cui al punto B), nella misura. di due crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione;

10) le iniziative di formazione interna promosse da singoli studi professionali o da pluralità di studi, purché il contenuto e le modalità di svolgimento siano conformi a quanto esposto ai punti precedenti e ne sia data preventiva comunicazione al Consiglio Provinciale competente, consentendo gli opportuni controlli. Le stesse dovranno essere dimostrate per mezzo di idonea documentazione accompagnata da una breve relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti dell'iniziativa formativa. Per tali attività è riconosciuto un credito per ogni ora di formazione.

D) Adempimenti per la formazione professionale continua

Fermo restando il dovere deontologico, dell'aggiornamento professionale, ogni iscritto all'Albo al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, deve conseguire almeno 25 crediti formativi nel corso dell'anno solare, scegliendo in completa libertà gli eventi formativi più rispondenti alle proprie esigenze. Nel caso in cui l'iscritto, a causa di comprovati impedimenti o casi di forza maggiore, sia impossibilitato a partecipare o, comunque, a svolgere l'attività di formazione continua deve darne comunicazione al Consiglio provinciale. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si elencano alcuni casi d'impedimento:

- lunghi periodi di assenza dall'Italia - superiori ai sei mesi nel corso dell'anno formativo - per attività lavorative svolte all'estero;

- impedimenti fisici o particolari situazioni personali (quali malattia, gravidanza, gravi problemi familiari, ecc.).

Il giudizio sulla qualità dell'evento impeditivo, ai fini della esenzione dall'obbligo di formazione professionale continua, spetta al Consiglio Provinciale.

E) Controllo dello svolgimento della formazione

Annualmente, entro il mese di febbraio, ogni iscritto dovrà inviare al proprio Consiglio Provinciale dell'Ordine una autocertificazione con l'indicazione del numero crediti formativi conseguiti nel corso dell'anno precedente distinti per tipo di attività formativa come specificato al punto C).

Qualora invece l'iscritto intenda richiedere il rilascio della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua, dovrà allegare alla domanda di cui al punto G) la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

Il Consiglio Provinciale ha, comunque, la facoltà di richiedere annualmente la documentazione per verificare l'assolvimento dell'obbligo di cui al punto D), documentazione che dovrà essere esibita entro 30 giorni dalla richiesta.

F) Attestazioni

Il Consulente del Lavoro può richiedere al Consiglio Provinciale l'attestazione del percorso formativo completato nell'anno solare. In tal caso è tenuto a presentare apposita domanda, corredata della documentazione prescritta.

1) Le pratiche per la richiesta dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua debbono essere definite dal Consiglio Provinciale entro 60 giorni dalla data del protocollo di arrivo della domanda e della relativa documentazione.

2) Nel caso di rilievi da parte del Consiglio Provinciale per incompletezza della domanda o della documentazione o per altre cause, il termine di cui sopra deve essere considerato a partire dalla data in cui il Consulente dei Lavoro si è adeguato alle richieste formulategli dal proprio Consiglio Provinciale.

3) La documentazione prodotta dal Consulente del Lavoro, dopo l'esame, deve essere archiviata presso il Consiglio Provinciale che ha emesso la Attestazione. In caso di trasferimento, la stessa dovrà essere trasmessa al nuovo Consiglio Provinciale.

4) Il Presidente del Consiglio Provinciale, esaminate le domande e gli atti e riconosciutane la validità e la legittimità, emette, in copia originale, l'Attestazione del Percorso di Formazione Continua, la sottoscrivee, previa apposizione di un numero di protocollo progressivo la trascrive su specifico registro da istituire.

5) Delle domande ricevute e degli atti prodotti il Consiglio Provinciale dovrà farne specifica menzione nei verbali delle prime sedute consiliari utili. Il rilascio dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua sarà oggetto di apposita delibera. In caso di mancato accoglimento, il diniego dovrà essere opportunamente motivato e comunicato al richiedente.

6) In costanza di validità è consentito, su motivata richiesta, il rilascio di un duplicato dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua.

7) Il rilascio dell'Attestazione del Percorso di Formazione Continua è sospeso nel caso in cui il Consulente del Lavoro sia incorso in una sanzione disciplinare per fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento o nel caso in cui egli abbia riportato una condanna per uno dei reati previsti dall'art. 31 della Legge n. 12/1979, salvo che vi sia stata la riabilitazione.



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