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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
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Il Consulente del Lavoro

 

I Consulenti del Lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni diffusamente nell'ambito delle realtà imprenditoriali del Paese.

 

Dal 1979, anno di riconoscimento dell'Ordine professionale, il volto della professione è profondamente mutato.

Numerosi sono i dati normativi che confermano come la posizione originaria della L. n. 12/79, che individua nello svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, pur costituendo un momento essenziale della qualificazione del ruolo dei Consulenti del Lavoro, non ne esaurisce la sfera delle competenze.

Si può, quindi, affermare che i Consulenti del Lavoro svolgono nel panorama delle professioni ordinistiche una funzione strategica di assistenza per l'impresa, non solo nell'ambito del diritto del lavoro e della legislazione sociale, ma anche della fiscalità d'impresa e della gestione di situazioni di crisi o di insolvenza.

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Il Consulente del Lavoro è un professionista specializzato nel campo della gestione del rapporto di lavoro.
Si affianca alle parti direttamente interessate al rapporto di lavoro subordinato, come supporto di natura tecnico-professionale, per la gestione e l'amministrazione del rapporto che intercorre tra il datore di lavoro e:
  • i lavoratori dipendenti;
  • Enti ed Istituti di diritto pubblico e di diritto privato che curano forme previdenziali, assicurative ed assistenziali aventi come beneficiari i lavoratori dipendenti;
  • l'Amministrazione finanziaria per quanto riguarda le ritenute fiscali effettuate in occasione della corresponsione degli emolumenti dovuti ai dipendenti;
  • uffici ed organi centrali e periferici del Ministero del lavoro per quanto riguarda vari adempimenti previsti da norme legislative.
La professione del Consulente del Lavoro (individuata nell'anno 1939 dalla legge 1815), viene regolamentata per la prima volta dalla legge 1081 del 1964 che istituisce l'Albo dei Consulenti del Lavoro.Ha quindi una storia relativamente breve ma, in compenso, ha subito una evoluzione estremamente rapida giungendo con la legge 11 gennaio 1979, n. 12, a piena dignità di "libera professione" inserita nel sistema di cui al quinto comma dell'art. 33 Cost. ("è prescritto un esame di stato per ..........l'abilitazione all'esercizio professionale") e all'art. 2229 c.c. ("la legge determina le professioni intellettuali per le quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi").
Con l'avvento della legge n. 12/1979 l'attività professionale comprende:
  • genesi, definizione, evoluzione del rapporto di lavoro, ovvero gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi previdenziali e sociali che esso comporta;
  • assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali, conciliazioni e arbitrati derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;
  • assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali Assicurativi e Direzione del Lavoro;
  • selezione e formazione del personale;
  • consulenza tecnica e di parte;
  • igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro; tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto o servizio;
  • assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria;
  • consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali: contratti, convenzioni, ecc..
Parallelamente all'evoluzione sul piano legislativo, vi è stata una ancora più incisiva evoluzione sul piano sostanziale.
Spesso il Consulente del Lavoro assolve per le aziende assistite le funzioni del direttore del Personale. Molte aziende di dimensioni tutt'altro che modeste si avvalgono della collaborazione esterna del Consulente del Lavoro in via continuativa od occasionale.
La quasi totalità dei "Consulenti tecnici del giudice", cui i Magistrati affidano le perizie in materia di lavoro, è costituita da Consulenti del lavoro.
Numerosi i Consulenti del lavoro che curano corsi, seminari, giornate di studio destinati ad esperti del settore (fra i quali gli stessi Consulenti) e molti fra i libri in materia di personale sono opera di Consulenti del lavoro, così come buona parte degli articoli che leggiamo sulla stampa economica quotidiana e sulle riviste specializzate.
Consapevole dell'importanza del ruolo rivestito, di grande rilievo etico-sociale, al fine di consentire ai futuri professionisti una formazione sempre più perfezionata e aggiornata, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 18/04/2002, ha approvato il regolamento relativo alla Formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. Al fine di adempiere al dovere di formazione professionale continua, il Consulente del Lavoro, deve conseguire, nel corso dell'anno solare, dei crediti formativi.
Il controllo sullo svolgimento della formazione è effettuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine cui ogni Consulente del Lavoro iscritto dovrà inviare la richiesta della certificazione dell'avvenuto svolgimento della formazione continua.
Con la legge 6 aprile 2007, n. 46, di conversione del D.L. 10/2007, è entrata in vigore la riforma del titolo di studio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Infatti dal 14 aprile 2007, a rafforzare il ruolo del Consulente del Lavoro, possono accedere alla professione solamente coloro i quali abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibili agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienza politiche ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche (art. 5-ter lett. "d).
E' inoltre richiesto un periodo di tirocinio diciotto mesi e può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio dellaprofessione di Consulente delLavoro. Il tirocinio, in presenza di una specifica convenzione quadro (allegato1) tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, può essere svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I Consigli Provinciali e le Università, pubbliche e private, possono stipulare convenzioni conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.
Per accedere all'ordinamento professionale ed essere abilitati all'esercizio dell'attività professionale dopo lo svolgimento del periodo di praticantato (e quindi ottenere la "necessaria iscrizione in appositi albi"), è necessario superare un esame di stato, che prevede sia prove scritte che orali nelle seguenti materie: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, diritto pubblico, diritto penale e ragioneria.
Con l'art. 75 del D.Lgs.n. 276/2003 (sostituito dall' art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ), è entrata in vigore la certificazione dei contratti di lavoro.
Le molte aspettative in questo istituto, discendono dal ritenere la certificazione uno strumento innovativo del diritto del lavoro italiano, finalizzato a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di tutti i contratti di lavoro, nonché dei contratti di associazione in partecipazione e di appalto disciplinati dal codice civile e ad assicurare un adeguato grado di certezza al contratto, fonte del rapporto di lavoro.
Gli Organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro sono le Commissioni di certificazione.
Particolare attenzione sul funzionamento della Commissioni di certificazione presso gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro è riposta anche dallo stesso Ministero del Lavoro, che, attraverso i Consulenti del Lavoro, è sicuro di dare una maggiore diffusione a questo strumento deflativo del contenzioso.
E' risaputo che le controversie in materia di rapporti di lavoro sono spesso collegate alla errata conoscenza che le parti hanno delle conseguenze civili, amministrative, fiscali e previdenziali che il contratto scelto può comportare.
I Consulenti del lavoro si ritrovano pertanto il compito di gestire la certificazione facendo inoltre comprendere l'importanza dell'utilizzazione della certificazione dei contratti di lavoro, esaltando in tal senso la componente di "terzietà" che la categoria ha ormai acquisito nei confronti delle stesse istituzioni pubbliche.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 presso le Commissioni di Certificazione può essere stipulata l'offerta di conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (c.d. tutele crescenti), con la quale il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, offre al lavoratore una somma esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio (comunque non inferiore a 2) e sino ad un massimo di 18 mensilità.
L'accettazione dell'offerta conciliativa da parte del lavoratore comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinunzia all'impugnazione del licenziamento, anche se il lavoratore l'ha già proposta.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), si ampliano le competenze delle Commissioni di certificazione, presso le quali possono essere stipulati:
  • accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 3 del DLgs n. 81/2015);
  • clausole elastiche nel contratto part-time, nel caso in cui il contratto collettivo non le disciplina, per la modifica da parte del datore dell'orario stabilito nell'accordo individuale part-time (variazione della collocazione temporale ovvero variazione in aumento della durata della prestazione - art. 6 del DLgs n. 81/2015);
  • accordo di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 (stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA) con il quale il collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto di collaborazione, a fronte di assunzione dal 1° gennaio 2016 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con obbligo del datore a non recedere - salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo - per almeno 12 mesi). In tal modo il datore gode dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
Da quanto sopra si può facilmente evincere come oggi l'attività del Consulente del Lavoro non è più soltanto l'elaborazione delle retribuzioni e la cura dei relativi adempimenti, anzi questo tipo di prestazioni tende sempre più ad assumere un ruolo marginale rispetto alle altre attività di ben maggiore peso sul piano dell'impegno intellettuale.
 
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