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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

Via Saverio Scrofani, 60
I-90143 Palermo
P.IVA 04771650829

Tel. +39 091 6261116
Fax +39 091 7306226
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Tariffa professionale

TARIFFA PROFESSIONALE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 1992, n. 430.

Regolamento recante approvazione delle deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro concernenti la tariffa professionale della categoria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ADOTTA

il seguente regolamento:

Sono approvate le deliberazioni in data 16 maggio 1991 e 10 giugno 1992 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro che stabiliscono la nuova tariffa professionale, allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Delibera n. 23 del 16 maggio 1991

 

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1981 del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1981;

Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20 ottobre 1988;

Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerata la necessità, ormai improcrastinabile, di aggiornare la tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale a dieci anni or sono;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale, ­di approvare l'aggiornamento della tariffa professionale nel testo composto da ventisei articoli, predisposto dal Centro studi ed esaminato dalla apposita commissione, testo siglato dal Presidente e dal segretario e acquisito agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;

­di dare atto che, parimenti a voti unanimi sono approvati, previa lettura, i singoli articoli.

Parimenti a voti unanimi, considerata l'urgenza, è approvata la immediata esecutività.

Roma, 16 maggio 1991

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

­L'ultimo comma dell'art. 23 della legge n 12/1979 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) prevede che la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime sia stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, previo parere dei consigli provinciali.

­Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di &laqno;regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

­ Il ventesimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

 


CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Delibera n. 77 del 10 giugno 1992
Tariffa professionale

 

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1981 del Ministero di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 dell'11 aprile 1981;

Viste le delibere consiliari n. 108 del 24 giugno 1988 e n. 111 del 20 ottobre 1988;

Visti i pareri forniti dai consigli provinciali ai sensi dell'art. 14, lettera d), della legge n. 12/1979;

Vista la corrispondenza intercorsa con il Ministero di grazia e giustizia e in particolare le lettere n. 1118 del 26 marzo 1991 del Consiglio nazionale e la n. 7/68.6/2142 della Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la lettera n. 7/68.6/4424 del 2 giugno 1992 del Ministero di grazia e giustizia con allegata la lettera di osservazioni del Consiglio di Stato;

Considerata la necessità, ormai improcrastinabile, di aggiornare la tariffa professionale in considerazione del fatto che la stessa risale a undici anni or sono;

Considerata la opportunità di recepire nella loro interezza tali osservazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale:

­di dare atto che, parimenti a voti unanimi, sono approvati, previa lettura, i singoli articoli;

­di dare atto che parimenti a voti unanimi è approvato nella sua globalità il testo della tariffa professionale che risulta composto da numero ventisette articoli, così come trascritti in chiusura della presente delibera;

­di dare atto infine che, parimenti a voti unanimi, considerata l'urgenza, è stata approvata la immediata esecutività.

SPETTANZE PER LE PRESTAZIONI
DOVUTE AI CONSULENTI DEL LAVORO

Titolo I

NORME GENERALI

Articolo 1.

Oggetto e carattere delle spettanze

 

1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese nell'ambito dei Paesi della Comunità europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità instaurano rapporti con la C.E.E.

Articolo 2.

Classificazione dei compensi

 

1. I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese.

2. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale o commisurati al tempo.

Articolo 3.

Criteri generali di applicazione

 

1. La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza nonché al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.

2. Gli onorari commisurati al tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.

Articolo 4.

Aumenti e riduzioni

 

1. Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità, difficoltà ed urgenza possono essere aumentati fino al doppio, fatti salvi i diversi accordi stipulati col cliente in forma scritta.

Articolo 5.

Obbligatorietà della tariffa

 

1. Le misure minime delle tabelle del presente regolamento sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 12/ 1979, compresi quelli che rendono servizi ai sensi del comma ultimo del medesimo art. 1.

Articolo 6.

Applicabilità della tariffa

 

1. La presente tariffa si applica anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali e alla liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 7.

Valore delle prestazioni-Applicazione analogica

 

1. Il valore della prestazione è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dalla presente tariffa. Se la prestazione non è espressamente prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe. Qualora, in quest'ultimo caso, vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità, su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.

Articolo 8.

Prestazioni professionali parziali

 

1. Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Articolo 9.

Pluralità di professionisti

 

1. Quando un incarico è affidato ad un collegio di professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.

2. Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista, aumentato del 50 per cento per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.

3. L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 10.

Concorso del cliente

 

1. Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.

2. Ove il cliente provveda direttamente alla elaborazione dei dati e li sottoponga alla revisione e controllo del consulente del lavoro, questi avrà diritto a non meno del 50 per cento degli onorari previsti.

Articolo 11.

Pluralità di clienti

 

1. I compensi sono ridotti in misura dal 20 per cento al 40 per cento nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.

 

Articolo 12.

Anticipi ed acconti

 

1. Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta al cliente mediante lettera raccomandata da inviare non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 13.

Collaboratori del consulente del lavoro

 

1. Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Articolo 14.

Cumulabilità

 

1. Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalla presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito dalla stessa, e sempre che non si determini duplicazione di compensi.

Articolo 15.

Specifiche

 

1. Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sé e per gli altri collaboratori, sostituti od ausiliari.

2. Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle del presente regolamento. Esso può richiedere agli interessati, per giustificati motivi da indicare in modo espresso, copia delle specifiche.

Articolo 16.

Termine di pagamento delle parcelle

 

1. Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria, così come fissato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Articolo 17.

Regime di abbonamento

 

1. Il consulente del lavoro può assumere in regime di abbonamento annuale gli adempimenti connessi all'incarico professionale.

2. L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato per un altro anno.

3. In caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80 per cento dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale, fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.

Articolo 18.

Norma transitoria

 

1. I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro sei mesi sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 marzo 1981.

Titolo II

SPESE E INDENNITÀ

Articolo 19.

Spese

 

1. E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto possibile, da apposita documentazione. Sono in particolare riconosciute le seguenti spese:

a) di scrittura a mano ed a macchina:

1) per ogni facciata dell'originale lire 1.000

2) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia lire 350

b) di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi, del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;

c) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa dell'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 per cento per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti ed ausiliari del consulente del lavoro;

d) generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificabili sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle indennità dovute.

Articolo 20.

Indennità

 

1. Al consulente del lavoro, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assistenza dallo studio:

 

1)

nel luogo ove ha sede lo studio:

 

 

 

per brevi accessi

da lire 4.500

a lire 9.500

 

per mezza giornata

da lire 18.500

a lire 35.000

 

per una giornata

da lire 35.000

a lire 69.000

2)

fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

 

 

 

per brevi accessi

da lire 18.500

a lire 35.000

 

per mezza giornata

da lire 28.000

a lire 53.000

 

per una giornata

da lire 46.000

a lire 88.000

 

I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno da lire 2.000 a lire 4.500;

c) di scritturazione: per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

 

1)

a tipo descrittivo: (relazionale)

da lire 1.000

a lire 2.000

2)

a tipo prospetto numerico

da lire 1.000

a lire 4.500

3)

per ogni facciata di copia successiva

lire 700

 

 

d) di protocollo e formazione di fascicoli:

 

1)

per pratiche fuori abbonamento

lire 14.000

 

2)

per pratiche in abbonamento

da lire 4.500

a lire 23.000

 

e) di archivio e custodia atti, documenti, ecc. (l'indennità si intende imputabile per ogni anno o frazione di anno):

 

1)

per pratiche fuori abbonamento

lire 9.500

 

2)

per pratiche in abbonamento

da lire 9.500

a lire 35.000

 

f) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

 

1)

per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione)

da lire 7.000

a lire 16.000

2)

successivamente ai primi tre anni, aumento del 20 per cento per ciascun anno o frazione di anno;

+ 20%

+ 20%

 

g) di copie ed estratti:

 

per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione)

da lire 4.500

a lire 18.500

 

h) di visura:

 

per ispezioni di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21)

da lire 4.500

a lire 9.500

 

i) di richiesta:

 

di documenti o certificati presso uffici o privati (oltre a quanto previsto al punto a) del presente articolo e nel successivo art. 21)

da lire 4.500

a lire 9.500

l) di deposito e ritiro atti, vidimazione, ecc.:

 

per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, vidimazione registri o documenti, legalizzazione ed altro (oltre a quanto previsto al punto a) e nel successivo art. 21)

da lire 4.500

a lire 9.500

 

m) di compilazione moduli denunce e documenti:

 

per pratiche di previdenza sociale, di malattia e maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali (compreso gli estratti per rendite)

da lire 3.000

a lire 15.000

per altre pratiche ed adempimenti

da lire 3.000

a lire 15.000

 

n) di compilazione:

 

moduli di rilevazione statistica

da lire 7.000

a lire 35.000

 

per ciascun dipendente:
minimo lire 3.000

massimo lire 8.000

o) di determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e per ciascun dipendente:
minimo lire 5.000

massimo lire 20.000

p) di predisposizione conteggi inerenti il trattamento retributivo di fine rapporto di lavoro, accantonamenti o anticipazioni sullo stesso e per ciascun dipendente:

minimo lire 15.000

massimo lire 60.000

q) di rilevamento e predisposizione dati connessi ad obblighi contabili ed extracontabili:
minimo lire 20.000

massimo lire 80.000

r) di disamina:

 

1)

di corrispondenza, memorie e documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di competenza):

da lire 3.500

a lire 7.000

2)

delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza):

da lire 3.500

a lire 7.000

 

s) di mandato:

 

per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni

diritto fisso lire 4.500

 

t) di revisione parcelle:

 

per richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio provinciale, oltre alle sole spese:

da lire 20.000

a lire 60.000

 

u) di pagamenti:

 

per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1,00 per cento degli importi pagati con un minimo di lire 2.000

 

v) di intervento:

 

per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle indennità di cui al punto a):

da lire 10.000

a lire 35.000.

Titolo III

ONORARI

Capo I

ONORARI A TEMPO

Articolo 21.

Onorari a tempo

 

1. Gli onorari a tempo sono commisurati al tempo impiegato per la relativa prestazione e sono computati e dovuti, in base alle ore e frazioni di ore, per tutto il tempo speso nell'interesse del cliente.

2. Gli onorari a tempo pieno, quando non costituiscono di per sé l'onorario principale, sono cumulabili con questo.

3. L'onorario per ogni ora di prestazione è di lire 18.000. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. Per le prestazioni compiute in condizione di particolare disagio e di urgenza detti onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Capo II

ONORARI PER PRESTAZIONI Dl CONCETTO E Dl ATTUAZIONE

Articolo 22.

Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

 

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari, riferiti a prestazioni di durata normale.

Per quelle di maggior durata gli onorari sono maggiorati a discrezione.

a) Interventi personali:

1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo lire 25.000

massimo lire 135.000

2) sessione informativa con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo lire 20.000

massimo lire 45.000

3) sessione informativa con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo lire 18.000

massimo lire 33.000

4) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in comune):

minimo lire 25.000

massimo lire 90.000

5) congressi e conferenze (riunioni con più parti aventi interessi in contrasto):

minimo lire 65.000

massimo lire 130.000

6) interventi per assistenza e discussioni avanti autorità e commissioni amministrative e del lavoro:

minimo lire 65.000

massimo lire 230.000

7) interventi, assistenza e discussioni presso istituti previdenziali ed assistenziali, enti e uffici pubblici e privati:

minimo lire 45.000

massimo lire 230.000

2. Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui ai punti 1), 2), 3) possono ridursi fino al 75 per cento in relazione a contenuto e durata della comunicazione.
3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione richiede.

a) Prestazioni tecniche varie:

1) esame e studio della pratica e di documenti:

minimo lire 20.000

massimo lire 160.000

2) ricerche in archivi pubblici e privati e ispezioni di luoghi:

minimo lire 20.000

massimo lire 110.000

3) pareri scritti, preparazione di atti, esposti, ricorsi e memorie che non importino particolare studio:

minimo lire 30.000

massimo lire 65.000

che importino particolare studio:

minimo lire 65.000

massimo lire 130.000

4) compilazione di moduli informativi o statistici di rilevamento semplice:

minimo lire 10.000

massimo lire 45.000

di rilevamento complesso:

minimo lire 45.000

massimo lire 150.000

5) redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta:

per moduli individuali:

minimo lire 7.000

massimo lire 25.000

per moduli cumulativi, diritto fisso:

minimo lire 20.000

massimo lire 45.000

per ciascun dipendente oltre il primo e fino a 10:

minimo lire 4.500

massimo lire 9.500

per ciascun dipendente da 11:

minimo lire 3.500

massimo lire 7.000

6) determinazione di spettanze particolari al personale dipendente e predisposizione di dati contabili ed extracontabili per ciascun dipendente:

minimo lire 10.000

massimo lire 35.000

7) quantificazione di spettanze relative al trattamento di fine rapporto, accantonamenti o anticipazioni sullo stesso, per ciascun dipendente:

minimo lire 35.000

massimo lire 160.000

Capo III

ONORARI PER PRESTAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE


Articolo 23.

Inquadramenti ed iscrizioni

 

1. Per l'inquadramento e l'iscrizione dei soggetti obbligati presso istituti ed enti vari, spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:

a) aziende industriali, del credito, delle assicurazioni e similari; studi professionali, servizi, aziende commerciali, pubblici esercizi e similari; aziende artigiane ed altre piccole aziende; aziende agricole e similari; proprietari di fabbricati, enti pubblici e soggetti non compresi nelle precedenti voci; per ogni ente, sede o dipendenza cui è richiesta la procedura:

minimo lire 70.000

massimo lire 140.000

b) servizi domestici e similari:

minimo lire 20.000

massimo lire 45.000

Articolo 24.

Amministrazione del personale

 

1. Al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti relativi alla amministrazione del personale, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti (tabella A) o sull'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo per il T.F.R. (tabella B) e per ciascun dipendente.

 

 

 

 

Tabella A

 

 

Minimo

Massimo

per numero 1 dipendente

lire 35.000

lire 60.000

da numero 2 a 5 dipendenti

lire 22.000

lire 46.000

da numero 6 a 10 dipendenti

lire 17.000

lire 38.000

da numero 11 a 50 dipendenti

lire 13.000

lire 30.000

oltre 50 dipendenti

lire 9.500

lire 23.000

Tabella B

 

 

Minimo

Massimo

per numero 1 dipendente

3,50

7,00 per cento

da numero 2 a 5 dipendenti

2,20

6,50 per cento

da numero 6 a 10 dipendenti

1,70

5,00 per cento

oltre 11 dipendenti

1,50

4,00 per cento

 

2. Gli onorari di cui sopra si intendono riferiti a periodi retributivi mensili ed in abbonamento annuale.

Capo IV

ONORARI PER PRESTAZIONI PARTICOLARI

Articolo 25.

Onorari per funzioni particolari

 

1. Per lo svolgimento delle funzioni qui di seguito descritte spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:

a) assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti:

interventi fino a n. 10 dipendenti:

minimo lire 45.000

massimo lire 170.000

interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti:

minimo lire 70.000

massimo lire 230.000

interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti:

minimo lire 90.000

massimo lire 300.000

interventi oltre n. 50 dipendenti:

minimo lire 150.000

massimo lire 450.000

In caso di ispezione in forma congiunta, intendendosi per tali quelle eseguite da ispettori di più organismi preposti, il consulente del lavoro ha diritto ad un aumento fino al 30 per cento sull'onorario sopra previsto.

b) Consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione dell'1,50 per cento sulla somma rateizzata, con un minimo di lire 60.000.

c) Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 per cento sulla riduzione ottenuta, con un minimo di lire 60.000.

d) Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali, gli onorari si calcolano in ragione di un minimo del 2 per cento e di un massimo del 7 per cento sulle somme liquidate, con un minimo di lire 100.000.

 

Articolo 26.

Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza
del consulente del lavoro non contemplati negli articoli precedenti

 

1. Per la consulenza ed assistenza fornita per:

a) selezione e ricerca di personale:

minimo lire 300.000

massimo lire 2.000.000

nonché per ogni persona selezionata

minimo lire 20.000

massimo lire 60.000

b) analisi dei costi in materia di lavoro per unità lavorativa:

minimo lire 30.000

massimo lire 60.000

c) partecipazione alla predisposizione e stesura di contratti di lavoro:

minimo lire 150.000

massimo lire 400.000

d) interventi in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente:
minimo lire 100.000

massimo lire 300.000

e) formulazione di contratti, atti di denuncia e similari:

con carattere di semplice rilevamento:

minimo lire 45.000

massimo lire 200.000

con carattere di concetto e interpretazione di leggi e disposizioni:

minimo lire 100.000

massimo lire 400.000

f) certificazioni e analisi di voci relative al costo del lavoro ed ogni altra certificazione attribuita dalle norme alla specifica competenza professionale:

minimo lire 100.000

massimo lire 300.000

Titolo IV

Articolo 27.

Prestazioni amministrative, contabili e tributarie

 

1. Per le prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria, così come per quelle di consulenza ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali.

 

 

Roma, 10 giugno 1992

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