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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Legge 12/1979 - modifiche

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2374

 

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

il 14 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1329)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro della salute
(TURCO)

con il ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della solidarietà sociale
(FERRERO)

con il ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali

Articolo 5-ter.
(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro)

 

 

 

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti:

«che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più»;


b)
all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;


c)
all'articolo 9, primo comma, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;


d)
dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

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