Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23/2015 presso le Commissioni di Certificazione può essere stipulata l'offerta di conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (c.d. tutele crescenti), con la quale il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, offre al lavoratore una somma esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio (comunque non inferiore a 2) e sino ad un massimo di 18 mensilità.
L'accettazione dell'offerta conciliativa da parte del lavoratore comporta ex lege l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinunzia all'impugnazione del licenziamento, anche se il lavoratore l'ha già proposta.