Le Commissioni possono essere sede di svolgimento del tentativo facoltativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc e istituire camere arbitrali per la definizione delle materie di cui all'art. 409 cpc (lavoro subordinato e parasubordinato) e all'art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto precedentemente certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione.
Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto, secondo quanto previsto dal regolamento della commissione.
Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo.