Ai fini del calcolo del limite vale come una unità ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, soci di coop. subordinati, ecc.). I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, sono computati in base alle previsioni dell'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno). Il lavoratore assente (qualunque sia la causa) è computato nel limite a meno di una sua sostituzione con un altro lavoratore.
Esempio di calcolo
- Il numero di giornate che fa scattare l'obbligo contributivo deve essere pari, almeno, per l'intero anno di attività, a 15.600 (50x26x12).
- Dove 50 è il numero dei dipendenti, 26 è il numero delle giornate mensili, 12 il numero delle mesi in cui il dipendente è stato presente.
- Ne consegue che, ad esempio, se il totale complessivo delle giornate lavorate è pari a 15.599, corrispondente alla media di 49,99 lavoratori (15.599:312), il datore di lavoro è escluso dall'obbligo del versamento.