L'abbattimento del costo del lavoro avviene attraverso la riduzione di alcuni dei cosiddetti oneri impropri (anf, maternità e disoccupazione).
La riduzione contributiva ha decorrenza dal 01/01/2008 e si applicherà progressivamente, dallo 0,19% del 2008 allo 0,28% del 2014.
Se l'ammontare di questi contributi è inferiore all'importo ottenuto applicando dette percentuali, la differenza sarà comunque dedotta dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps.