L'art. 2 della legge n. 12/1979 stabilisce:
"I Consulenti del lavoro ..... svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente".
Inoltre l'art. 30 del D.P.R. n. 636/1972, nella sua nuova formulazione a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 739/1981, riconosce espressamente ai consulenti del lavoro iscritti al relativo Albo, la capacità di rappresentare, assistere e difendere il contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie.
Ciò in forza del fatto che le norme in materia di esame di Stato abilitante prevedono un esame scritto ed orale di diritto tributario.