Nell'ordinamento italiano e nelle fonti del diritto non esiste una nozione di "retribuzione" e, considerato che nessuna delle leggi fondamentali del diritto del lavoro ne dà una definizione, occorre necessariamente fare riferimento a vari elementi che connotano tale concetto.
L'art. 36 della costituzione cita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.".
E' la contrattazione collettiva a determinare la retribuzione; in mancanza è stabilita dal giudice tenuto conto, ove occorra, del parere delle Associazioni professionali (art. 2099, secondo comma, c.c.)....................