La legge 124/2017, commi 125, 126, 127, 128 e 129 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno le imprese devono pubblicare sul proprio sito aziendale o sul portale digitale dell'Associazione di categoria di appartenenza, l'elenco completo degli aiuti e contributi pubblici, pari o superiori a 10.000,00 euro, di cui si è usufruito nel corso dell'esercizio della propria attività dell'anno precedente.
Si segnala che il decreto legge 52/2021 denominato "Riaperture" e modificato in via definitiva dal Senato con conversione in legge 17 giugno 2021 n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21/06/2021, all'articolo 11 sexiesdecies, dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni di cui al comma 125 della legge 224 barra 2017 è prorogato al 1 gennaio 2022.
- Soggetti obbligati
- - ditte individuali e società iscritte al Registro delle Imprese, fatta eccezione per le società di capitali (Spa, srl, Sapa) che non sono soggette all'obbligo.
2. Soggetti erogatori degli aiuti e dei contributi pubblici
- Stato
- Regioni
- Province
- Comuni - Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
- Istituzioni Universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Camera di Commercio, Artigianato, agricoltura, Industria
- Enti pubblici economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio sanitario Nazionale
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico.
3. Forme di aiuto pubblico (di importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro).
- Sussidi
- Sovvenzioni
- Contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio e conto interesse)
- Vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato) Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.
4. Notizie obbligatorie da pubblicare
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
- Data di incasso;
- Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio alla base dell'erogazione ricevuta.
La mancata pubblicazione entro i termini è punita con una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro) oltre alla sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.
La mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla data della contestazione, è punita con una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.
E' bene precisare, infine, che le imprese che hanno ricevuto finanziamenti previsti dal decreto liquidità, devono pubblicare i contributi ricevuti per la garanzia concessa dal medio credito centrale sui finanziamenti ricevuti.