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Rag. Giovanni Zarcone

Consulente del Lavoro

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Visto di conformità della documentazione obbligatoria

Il Ministero ha precisato che oltre al professionista di cui il datore di lavoro si avvale, la prerogativa è concessa anche ai datori di lavoro che, pur affidandosi al professionista abilitato per tutti o per alcuni adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro, conservino essi stessi gli originali dei libri di matricola e di paga e non abbiano effettuato la comunicazione preventiva di cui all'art. 5 della legge n. 12/1979. (inserire collegamento con la legge 12/79 o inserire solo l'articolo).

Quanto al libro di paga, l'ultimo punto della nota del Ministero chiarisce che il visto di conformità è riferito al solo registro delle presenze "giacché gli adempimenti documentali legati allo sviluppo della paga sono effettuati, nella quasi totalità dei casi, separatamente attraverso il cd. prospetto paga".

In riferimento alle realtà di cantiere il Ministero infine ha chiarito che, rispetto al registro presenze, tale visto di conformità (che può farsi anche per estratto), può limitarsi anche alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro; ad esempio in caso di impiego del lavoratore in più cantieri in periodi successivi, anche non consecutivi, non è necessario riportare nella copia conforme le ore di lavoro effettuate in altro cantiere nei giorni precedenti alla data di dichiarazione di conformità.



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